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Adoptoi Un setter fugge dalla clinica: condannata la struttura veterinaria

Rasvahybridi · Tuntematon · Iäkäs · 9 vuotta

We are very happy to host this article written by Attorney Elisabetta Fortuna from the Vicenza Bar, who chose our site to publish her commentary on a recent ruling by the Vicenza Court that recognized existential damage for the loss of a dog to clients represented by Attorney Fortuna. A beautiful and well-motivated ruling, in line with the most recent and enlightened Italian jurisprudence. Fiamma, a Gordon setter abandoned by previous owners after suffering from beatings and mistreatment, was found dying by staff at the Vicenza dog shelter and, after a couple of years, was adopted by a young couple. The work of building a trusting relationship between the animal and her "adoptive parents" was slow due to Fiamma's indelible memory of past beatings, but eventually, a lasting bond of affection formed among the three. In 2013, the animal was hospitalized in a veterinary clinic for surgery to reconstruct torn ligaments. During the post-operative stay at the clinic, Fiamma escaped through an open exit door left unattended by the staff while she was allowed to move freely within the clinic's premises during cleaning. The alarm about the escape was only raised after several hours, and immediate and prolonged searches yielded no results. Several months after the disappearance, and considering Fiamma's fragile health at the time of the escape (the animal had just undergone a debilitating operation with a large wound), the owners became convinced that Fiamma had died. A lawsuit was then filed before the Vicenza Court to have the clinic declared responsible for negligence by the staff in charge of the dog's custody, and to have the veterinary facility condemned to compensate for the non-pecuniary damage resulting from the loss of the pet. The entity named as defendant defended itself by claiming the impossibility of compensating for non-pecuniary (moral) damage due to the loss of the pet, based on a known jurisprudential direction opposing such compensation, also supported by the 2008 decision of the United Sections, which categorically denied moral damage compensation in cases of death of a companion animal. However, the Vicenza Court with ruling No. 24/2017 published on January 3, 2017, followed a different jurisprudential direction favorable to the compensation of non-pecuniary damage for the loss of a pet, even outside the cases of damage resulting from a crime. The Vicenza judge, guided by the increasing number of decisions by the merits' jurisprudence that reinterpret the Supreme Court of Cassation's decision, elevating the protection of domestic animals to the status of an "inviolable right" under Article 2 of the Constitution, as well as by recent legislative interventions that protect the bond between humans and animals, stated: "The relationship with domestic animals cannot be compared to that with an object, as it is a relationship with living beings, primarily sources of companionship, and in most cases considered by their owners as 'family members'. Therefore, it cannot be shared in the current and changed social context, the orientation according to which the affectionate relationship between human and animal is devoid of constitutional coverage, as there can be no doubt that in many situations (including certainly that of species) such a relationship involves one of those activities that realize the person, which the Constitution protects in Article 2. On the other hand, as highlighted by some decisions of the merits' jurisprudence, the legislature has fully realized the bond that forms between the owner and his animal, which is expressed in Law 14 August 1991, No. 281, known as the Framework Law on pets and prevention of straying [...] Considering these aspects, therefore, the Court considers it appropriate to follow the described jurisprudential direction favorable to the compensation of non-pecuniary damage for the loss of a pet, even outside the cases of damage resulting from a crime." Attorney Elisabetta Fortuna – Thiene (VI)

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Ospitiamo davvero molto volentieri questo articolo firmato dall'avv. Elisabetta Fortuna del Foro di Vicenza, che ha scelto il nostro sito per pubblicare il commento ad una recente sentenza del Tribunale vicentino che ha riconosciuto il danno esistenziale per la perdita del cane ai clienti assistiti dall'avvocato Fortuna. Una sentenza bella e ben motivata, in linea con la più recente e illuminata giurisprudenza italiana. Fiamma, una setter gordon abbandonata dai precedenti proprietari dopo aver subito da questi sevizie e maltrattamenti, veniva raccolta moribonda dagli addetti al canile di Vicenza e dopo un paio di anni era adottata da una giovane coppia di fidanzati. Il lavoro di costruzione di un rapporto di fiducia tra l’animale e i “genitori adottivi” è stato lento, stante il ricordo indelebile per Fiamma delle percosse ricevute in passato, ma alla fine tra i tre si è creato un rapporto di affetto indissolubile. Nel 2013 l’animale veniva ricoverato in una clinica veterinaria per essere sottoposto ad un intervento di ricostruzione dei legamenti rotti. Durante la degenza post operatoria presso la clinica, Fiamma, lasciata libera di circolare all’interno dei locali dell’ambulatorio durante la pulizia della sua cuccia, fuggiva da una porta di uscita lasciata aperta dal personale preposto. L’allarme della fuga veniva dato solo dopo qualche ora e le immediate e prolungate ricerche non portavano a nessun risultato. A distanza di diversi mesi dalla scomparsa, e considerate le precarie condizioni di salute di Fiamma al momento della fuga (l’animale era reduce da un’operazione debilitante dalla quale riportava una grossa ferita), i proprietari dell’animale si sono persuasi che Fiamma fosse morta. E’ iniziata, quindi, una causa avanti al Tribunale di Vicenza per veder dichiarata la responsabilità della clinica che aveva in cura Fiamma, per omessa vigilanza e negligenza del personale di turno preposto alla custodia del cane, e la conseguente condanna della struttura veterinaria al risarcimento anche del danno non patrimoniale conseguente alla perdita dell’animale di affezione. La parte citata in causa a propria difesa assumeva l’impossibilità di risarcire il danno non patrimoniale (alias morale) per la perdita dell’animale di affezione, stante l'esistenza di un noto indirizzo giurisprudenziale contrario al risarcimento di tale tipo di danno, avallato anche dal pronunciamento delle Sezioni Unite del 2008, che negano perentoriamente il risarcimento del danno morale in caso di morte dell’animale di compagnia. Tuttavia, il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 24/2017 pubblicata il 3.1.2017 ha aderito ad un diverso indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione anche al fuori dei casi di danno conseguente a reato. Il Giudice di Vicenza, sulla scorta delle sempre più numerose pronunce della giurisprudenza di merito che rileggono la decisione della Corte di Cassazione, elevando al rango di “diritto inviolabile” ex art. 2 Cost. la tutela dell'animale d'affezione, nonché sulla scorta dei recenti interventi legislativi che tutelano il rapporto di affezione tra uomo e animale ha stabilito che: “Il rapporto con gli animali domestici non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi, prevalentemente fonti di compagnia e nella maggior parte dei casi considerati dai loro padroni come “membri della famiglia”. Non può, pertanto, essere condiviso, nell'attuale e mutato contesto sociale, l'orientamento secondo il quale il rapporto d'affetto tra uomo ed animale sia privo di copertura costituzionale, non potendosi dubitare del fatto che, in molte ipotesi (tra cui sicuramente rientra quella di specie) in detto rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2. D'altro canto, come evidenziato da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, lo stesso legislatore ha acquisito piena consapevolezza del legame che si instaura tra il padrone e il suo animale, di cui costituisce espressione la Legge 14 agosto 1991, n. 281, c.d. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo […] Alla luce di tali considerazioni, dunque, ritiene il Tribunale di dover aderire al descritto indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione anche al fuori dei casi di danno conseguente a reato.” Avv. Elisabetta Fortuna – Thiene (VI)

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