Un setter fugge dalla clinica: condannata la struttura veterinaria adoptieren
Mischling · Unbekannt · Senior · 9 Jahre
Wir sind sehr glücklich, diesen Artikel zu präsentieren, den Rechtsanwältin Elisabetta Fortuna vom Anwaltsverein von Vicenza verfasst hat, die unsere Website gewählt hat, um ihre Kommentare zu einem kürzlichen Urteil des Gerichts von Vicenza zu veröffentlichen, das existenzielle Schäden für den Verlust eines Hundes bei Klienten anerkannte, die von Rechtsanwältin Fortuna vertreten wurden. Ein wunderschönes und gut begründetes Urteil, in Übereinstimmung mit der jüngsten und aufgeklärten italienischen Rechtsprechung. Fiamma, ein Gordon Setter, der von seinen früheren Besitzern nach Prügel und Misshandlung zurückgelassen wurde, wurde von dem Personal des Hundefriedhofes in Vicenza tot gefunden und wurde nach ein paar Jahren von einem jungen Paar adoptiert. Die Arbeit, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Tier und ihren „adoptionellen Eltern“ aufzubauen, war langsam, da Fiammas unvergessliche Erinnerungen an die Prügel vorhanden waren, doch schließlich bildete sich eine dauerhafte Bindung der Zuneigung zwischen den drei. Im Jahr 2013 wurde das Tier in einer tierärztlichen Klinik hospitalisiert, um verletzte Bänder zu reparieren. Während des postoperativen Aufenthalts in der Klinik entwich Fiamma durch eine geöffnete Ausgangstür, die vom Personal unbeaufsichtigt gelassen wurde, während sie während der Reinigungsarbeiten innerhalb der Klinikgebäude frei herumlaufen durfte. Der Alarm wurde erst nach mehreren Stunden ausgelöst und sofortige sowie längere Suchaktionen ergaben kein Ergebnis. Mehrere Monate nach der Verschwindenheit, unter Berücksichtigung von Fiammas schwacher Gesundheit zum Zeitpunkt der Flucht (das Tier hatte gerade eine belastende Operation mit einer großen Wunde hinterlassen), wurden die Besitzer überzeugt, dass Fiamma gestorben sei. Es wurde dann vor dem Gericht von Vicenza eine Klage eingereicht, um die Klinik zur Verantwortung zu ziehen, wegen Fahrlässigkeit des Personals, das für die Pflege des Hundes zuständig war, und um die tierärztliche Einrichtung zu verpflichten, Schadensersatz für den nicht materiellen Schaden zu leisten, der durch den Verlust des Haustieres entstand. Die als Beklagte genannte Partei verteidigte sich damit, dass es unmöglich sei, nicht materiellen (moralischen) Schaden aufgrund des Verlustes des Haustieres zu kompensieren, aufgrund einer bekannten Rechtsprechungsrichtung, die solche Kompensation ablehnt, auch unterstützt durch das Entscheidungsurteil der Vereinigten Sektionen von 2008, das klar den moralischen Schadensersatz in Fällen des Todes eines Haustieres ablehnte. Das Gericht von Vicenza mit Urteil Nr. 24/2017, veröffentlicht am 3. Januar 2017, folgte jedoch einer anderen Rechtsprechungsrichtung, die günstig für die Kompensation nicht materieller Schäden beim Verlust eines Haustieres war, auch außerhalb der Fälle von Schaden infolge einer Straftat. Der Richter von Vicenza, geleitet von der zunehmenden Anzahl von Entscheidungen der Rechtsprechung, die das Urteil des Obersten Gerichtshofs neu interpretierten und den Schutz von Haustieren zum Status eines „unverletzlichen Rechts“ gemäß Artikel 2 der Verfassung erhoben, sowie von kürzlichen gesetzgeberischen Eingriffen, die die Beziehung zwischen Mensch und Tier schützen, erklärte: „Die Beziehung zu Haustieren kann nicht mit der zu einem Gegenstand verglichen werden, denn es ist eine Beziehung zu lebenden Wesen, hauptsächlich Quellen der Gesellschaft, und in den meisten Fällen werden sie von ihren Besitzern als ‚Familienmitglieder‘ betrachtet. Daher kann man im aktuellen und veränderten sozialen Kontext die Auffassung nicht teilen, dass die zärtliche Beziehung zwischen Mensch und Tier keine verfassungsrechtliche Abdeckung besitzt, denn zweifellos gibt es Situationen (e
Original lesen (it)
Ospitiamo davvero molto volentieri questo articolo firmato dall'avv. Elisabetta Fortuna del Foro di Vicenza, che ha scelto il nostro sito per pubblicare il commento ad una recente sentenza del Tribunale vicentino che ha riconosciuto il danno esistenziale per la perdita del cane ai clienti assistiti dall'avvocato Fortuna. Una sentenza bella e ben motivata, in linea con la più recente e illuminata giurisprudenza italiana. Fiamma, una setter gordon abbandonata dai precedenti proprietari dopo aver subito da questi sevizie e maltrattamenti, veniva raccolta moribonda dagli addetti al canile di Vicenza e dopo un paio di anni era adottata da una giovane coppia di fidanzati. Il lavoro di costruzione di un rapporto di fiducia tra l’animale e i “genitori adottivi” è stato lento, stante il ricordo indelebile per Fiamma delle percosse ricevute in passato, ma alla fine tra i tre si è creato un rapporto di affetto indissolubile. Nel 2013 l’animale veniva ricoverato in una clinica veterinaria per essere sottoposto ad un intervento di ricostruzione dei legamenti rotti. Durante la degenza post operatoria presso la clinica, Fiamma, lasciata libera di circolare all’interno dei locali dell’ambulatorio durante la pulizia della sua cuccia, fuggiva da una porta di uscita lasciata aperta dal personale preposto. L’allarme della fuga veniva dato solo dopo qualche ora e le immediate e prolungate ricerche non portavano a nessun risultato. A distanza di diversi mesi dalla scomparsa, e considerate le precarie condizioni di salute di Fiamma al momento della fuga (l’animale era reduce da un’operazione debilitante dalla quale riportava una grossa ferita), i proprietari dell’animale si sono persuasi che Fiamma fosse morta. E’ iniziata, quindi, una causa avanti al Tribunale di Vicenza per veder dichiarata la responsabilità della clinica che aveva in cura Fiamma, per omessa vigilanza e negligenza del personale di turno preposto alla custodia del cane, e la conseguente condanna della struttura veterinaria al risarcimento anche del danno non patrimoniale conseguente alla perdita dell’animale di affezione. La parte citata in causa a propria difesa assumeva l’impossibilità di risarcire il danno non patrimoniale (alias morale) per la perdita dell’animale di affezione, stante l'esistenza di un noto indirizzo giurisprudenziale contrario al risarcimento di tale tipo di danno, avallato anche dal pronunciamento delle Sezioni Unite del 2008, che negano perentoriamente il risarcimento del danno morale in caso di morte dell’animale di compagnia. Tuttavia, il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 24/2017 pubblicata il 3.1.2017 ha aderito ad un diverso indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione anche al fuori dei casi di danno conseguente a reato. Il Giudice di Vicenza, sulla scorta delle sempre più numerose pronunce della giurisprudenza di merito che rileggono la decisione della Corte di Cassazione, elevando al rango di “diritto inviolabile” ex art. 2 Cost. la tutela dell'animale d'affezione, nonché sulla scorta dei recenti interventi legislativi che tutelano il rapporto di affezione tra uomo e animale ha stabilito che: “Il rapporto con gli animali domestici non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi, prevalentemente fonti di compagnia e nella maggior parte dei casi considerati dai loro padroni come “membri della famiglia”. Non può, pertanto, essere condiviso, nell'attuale e mutato contesto sociale, l'orientamento secondo il quale il rapporto d'affetto tra uomo ed animale sia privo di copertura costituzionale, non potendosi dubitare del fatto che, in molte ipotesi (tra cui sicuramente rientra quella di specie) in detto rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2. D'altro canto, come evidenziato da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, lo stesso legislatore ha acquisito piena consapevolezza del legame che si instaura tra il padrone e il suo animale, di cui costituisce espressione la Legge 14 agosto 1991, n. 281, c.d. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo […] Alla luce di tali considerazioni, dunque, ritiene il Tribunale di dover aderire al descritto indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione anche al fuori dei casi di danno conseguente a reato.” Avv. Elisabetta Fortuna – Thiene (VI)
Kostenloses Konto — 10 Kontakte inklusive
Eingestellt letzten Monat






